lunedì 15 gennaio 2007

FINANZIARIA 2007



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Novità per gli invalidi civili e le loro famiglie:



La legge finanziaria, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.299 del 27 dicembre 2006, prevede le seguenti novità:


1.Detrazioni per carichi di famiglia


Modificando il sistema, precedentemente in vigore, delle deduzioni per carichi di famiglia, la nuova legge prevede la detrazione delle somme spettanti per le persone a carico. In particolare, è previsto l'importo di 800 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottativi e gli affidati o affiliati. Detto importo è elevato a 900 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Le indicate detrazioni sono aumentate di un importo pari a 220 euro per ogni figlio riconosciuto handicappato ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Si ricorda che la deducibilità consiste in una riduzione che viene apportata al reddito complessivo indicato nel mod. 740, mentre la detraibilità consiste in una riduzione dell'imposta da pagare.

2. Detrazioni per spese di assistenza personale (badanti)

Se il reddito complessivo del contribuente non supera i 40,000 euro, spetta la detrazione del 19% della spesa sostenuta per gli addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana. La detrazione opera fino al limite di 2100 euro della spesa, cioè non può superare l'importo di 399 euro.

3. Detrazione per la spesa sanitaria.

Ai fini della detrazione della spesa sanitaria relativa all'acquisto di medicinali, occorre la certificazione sullo scontrino fiscale della natura, qualità e quantità dei prodotti acquistati con la indicazione del codice fiscale del destinatario.

4. Ristrutturazioni edilizie

Sono prorogate fino a tutto il 2007 le agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie, nella misura del 36% della spesa sostenuta nel limite massimo di 48.000 euro per unità immobiliare.

5. Agevolazioni tributarie per l'acquisto di autoveicoli

Le agevolazioni tributarie e di altra natura relative agli autoveicoli utilizzati per locomozione di soggetti handicappati, con ridotte o impedite capacità motorie, sono riconosciute a condizione che gli autoveicoli siano utilizzati in via esclusiva o prevalente beneficio dei soggetti stessi. In casi di trasferimento a titolo oneroso o gratuito di autovetture per le quali l'acquirente ha usufruito dei benefici fiscali prima del decorso del termine di due anni dall'acquisto, è dovuta differenza fra l'imposta dovuta in assenza di afgevolazioni e quella risultante dall'applicazione delle agevolazioni stesse. La disposizione non si applica per i disabili che, in seguito a mutate necessità dovute al proprio handicap, cedano il proprio veicolo per acquistarne un altro su cui realizzare nuovi e diversi adattamenti.

6.Fondo per le non autosufficienze.

Al fine di garantire l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale con riguardo alle persone non autosufficineti, è istituito presso il Ministero della solidarità sociale, un fondo denominato "Fondo per le non autosufficienze", al quale è assegnata la somma di 100 milioni di euro per l'anno 2007 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Gli atti e i provvedimenti concernenti l'utilizzazione del Fondo di cui sopra sono adottati da Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro delle politiche per la famiglia e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n.281.

7.Permessi non retribuiti

Il quinto comma dell'articolo 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151, prevede, come è noto, il diritto a un congedo straordinario di due anni (continuativi o frazionati) in favore di uno dei genitori che debba assistere un figlio handicappato in situazione di gravità. Del congedo può fruire un fratello o una sorella conviventi in caso di scomparsa di entrambi i genitori o di loro impossibilità fisica o psichica di prestare assistenza al figlio handicappato. Con riferimento a suddetto articolo, la legge finanziaria aggiunge, alla fine del comma citato, il seguente periodo:
"I soggetti che usufruiscono dei permessi di cui al presente comma per un periodo continuativo non superiore a sei mesi hanno diritto ad usufruire di permessi non retribuiti in misura pari al numero di giorni di congedo ordinario che avrebbero maturato nello stesso arco di tempo lavorativo, senza riconoscimento del diritto a retribuzione figurativa": Si tratta di una norma non chiara, per cui si attendono precisazioni dal ministero dell'economia.

8.Ticket per assistenza specialistica e per pronto soccorso.

Per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale gli assistiti non esentati dalla quota di partecipazione al costo sono tenuti al pagamento di una quota fissa sulla ricetta pari a 10 euro. Per le prestazioni erogate in regime di pronto soccorso ospedaliero non seguito da ricovero, la cui condizione è stata codificata come " CODICE BIANCO", ad eccezion e di quelli afferenti al pronto soccorso a seguito di traumatismi ed avvelenamenti acuti, gli assistiti non esenti sono tenuti al pagamento di una quota fissa pari a 25 euro. La quota fissa per le prestazioni erogate in regime di pronto soccorso non è, comunque, dovuta dagli assistiti non esenti di età inferiore a 14 anni. Sono fatte salve le disposizioni eventualmente assunte dalle Regioni che, per l'accesso al pronto soccorso ospedaliero pongano a carico degli assistiti oneri elevati.


9. Fondo per finalità sociali.


Il fondo, nel limite di 100 milioni annui, alimentato dal maggior gettito fiscale sui prezzi di carburanti e combustibili, sarà utilizzato anche al finanziamento di interventi di carattere sociale da parte dei Comuni a favore di persone economicamente disagiate, anziani e disabili. Norme applicative saranno stabilite con decreto del Ministero dell'economia e finanze, di concerto col Ministero dello sviluppo economico.

10.Fondo per l'abbattimento delle barriere architettoniche.

Al fine di incentivare l'abbattimento delle barriere architettoniche negli esercizi commerciali, presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro destinato all'erogazione di contributi ai gestori di attività commerciali per le spese documentate e documentabili sostenute entro il 31 dicembre 2007 per l'eliminazione delle barriere architettoniche nei locali aperti al pubblico.

11.Flessibilità dell'orario di lavoro.

Nell'ambito delle azioni volte a conciare tempi di vita e tempi di lavoro, la legge prevede interventi ed azioni finalizzati a favorire la sostituzione, il reinserimento, l'articolazione della prestazione lavorativa e la formazione dei lavoratori con figli minori o disabili a carico, ovvero con anziani non autosufficienti a carico.

12.Imposta di successione.

Nell'introdurre l'imposta di successione, la legge stabilisce che se il beneficiario del trasferimento è una persona handicappata in situazione di gravità l'imposta si applica esclusivamente sulla parte del valore della quota o del legato che supera l'ammontare di 1.500.000 euro.
La disposizione si applica alle successioni apertesi a decorrere dal 3 ottobre 2006, nonchè agli atti pubblici formati, agli atti a titolo gratuito fatti, alle scritture private autenticate e alle scritture non autenticate presentate per la registrazione alla data del 1° gennaio 2007, data di entrata in vigore della legge finanziaria.

13.Promozione e sviluppo pratica sportiva.

Allo scopo di incrementare la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva di base e agonostica dei disabili, il contributo al Comitato italiano paraolimpico è incrementato di 2.500.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008. Tale contributo sarà elevato a 3.000.000 di euro per l'anno 2009.

In ordine ai vari punti sopra indicati, si fa riserva di ulteriori precisazioni non appena saranno fornite dai Ministeri competenti.



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