sabato 30 gennaio 2010

Nuove modalità per riconoscimento dell'invalidità

Dal primo gennaio cambiano le procedure per ottenere la pensione di invalidità: la richiesta andrà direttamente all’Inps.

Cambiano le modalità di richiesta dell’invalidità civile. La nuova procedura entrerà in vigore il primo gennaio e migliorerà, questo almeno è l’auspicio, la qualità del servizio, semplificando la vita ai cittadini. I tempi saranno ridotti. Se fino ad oggi le pratiche venivano evase mediamente in 17 mesi, da gennaio non dovranno trascorrere più di 120 giorni tra la presentazione della domanda e il pagamento (in caso di ritardo saranno riconosciuti gli interessi legali e non solo gli arretrati come accadeva ora). Non sarà, inoltre, più necessario mettersi in fila agli sportelli perché la domanda potrà essere inviata tramite Internet. Sarà realizzato anche un sistema informatico integrato di gestione, trattamento e archiviazione elettronica per consentire alle pubbliche amministrazioni di effettuare efficacemente i controlli ed evitare così le frodi.

TRASPARENZA Il cartaceo andrà progressivamente in pensione e la trasparenza sarà garantita da un sistema di tracciamento informatico delle pratiche che consentirà di verificare in qualsiasi momento il loro status. Le domande dovranno essere presentate all’Inps (cui spetterà l’accertamento definitivo) e non più alla Asl. L’istituto dovrà comunque trasmettere, in tempo reale e per via telematica, le domande alla Asl. Le commissioni saranno integrate da un medico dell’Inps in qualità di componente effettivo. La presentazione della domanda si articolerà in due fasi: compilazione del certificato medico e inoltro della domanda vera e propria. Il cittadino richiederà al proprio medico di fiducia il certificato attestante la patologia invalidante. Il medico potrà produrre un certificato cartaceo (il modello è scaricabile da www.inps.it), compilarlo e consegnarlo al cittadino. Oppure potrà inviare il certificato on line.

LA PROCEDURA Completata l’acquisizione della certificazione sanitaria, il sistema genererà un codice univoco, che il medico consegnerà al richiedente per consentire l’abbinamento della certificazione sanitaria alla domanda. Il cittadino si recherà poi in un patronato portando il certificato cartaceo o la ricevuta di quello digitale. Al momento della presentazione della domanda, il sistema indicherà la data della visita alla Asl. Il cittadino potrà modificarla, ma per un numero limitato di volte. «La legge 102/2009», commenta il direttore provinciale dell’Inps Franco Severino, «rappresenta una svolta epocale. Gli enti coinvolti (Inps, patronati e Asl) avranno a disposizione un sistema che consentirà finalmente di gestire al meglio il servizio».

martedì 26 gennaio 2010

Nuove norme sull'accertamento dell'invalidità civile - parte 1°

Controlli sulle invalidità civili: Decreto Ministeriale
Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con quello dell’economia e delle finanze, ha emanato il 29 gennaio 2009 il Decreto di “Attuazione di un piano straordinario di verifica delle invalidità civili.”. La norma è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale solo il 4 marzo.

Il Decreto era previsto espressamente dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133 che, all’articolo 80, prevede un ingente Piano straordinario di verifica delle invalidità civili.
Almeno 200 mila posizioni devono essere verificate dall’INPS al fine di individuare persone che non possiedano i requisiti sanitari o reddituali per godere delle provvidenze economiche di invalidità civile (assegni, pensioni, indennità di accompagnamento). Come già illustrato in questo sito, l’INPS in attesa della pubblicazione del Decreto ha già provveduto ad “organizzarsi” e a fornire indicazioni alle proprie sedi periferiche.

Dalla lettura del Decreto non emergono molte annotazioni diverse da quelle già espresse nella nostra precedente nota, salvo due sottolineature.
La prima riguarda “i soggetti portatori di menomazioni o patologie stabilizzate o ingravescenti di cui al Decreto interministeriale 2 agosto 2007, inclusi quelli affetti da sindrome da talidomide, che abbiano ottenuto il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento o di comunicazione”.

Il Decreto del 29 gennaio (art. 1, comma 6) ribadisce che sono esonerati da ogni visita medica finalizzata all'accertamento della permanenza della minorazione, previo esame della documentazione agli atti.

Il che significa che l’INPS prima di procedere a visita medica dovrà verificare se la documentazione trasmessa dall’Azienda Usl di competenza consenta di individuare una patologia o menomazione stabilizzata o ingravescente, come stabilito dal Decreto interministeriale 2 agosto 2007.
La seconda annotazione, non presente nelle indicazioni della Circolare INPS 23 febbraio 2009, n. 26, è espressa dall’articolo 4 del Decreto in questione.

martedì 19 gennaio 2010

Dopo un lungo silenzio!














Eccoci a voi dopo molto tempo per riprendere il BLOG informativo dell'ANMIC di Pesaro.
Nei prossimi giorni cercheremo di informarvi dei cambiamenti che sono attivi dal 1°gennaio 2010 per l'accertamento dell'Invalidità.
Abbiamo però bisogno anche di voi!!! Perchè questo BLOG cresca sempre di più aspettiamo vostri commenti e giudizi per fare in modo che possa migliorare come strumento informativo.
Grazie a tutti quelli che collaboreranno...

mercoledì 14 maggio 2008



SCADENZA FIRME... 30 GIUGNO 2008

sabato 29 settembre 2007

Handiamo!



Handiamo

Notizia del 26 settembre 2007 - 09:00
Handiamo... nelle piazze
Una mostra fotografica sulla disabilità, scuola, sport, video e una grande festa: sono tanti i progetti dell'associazione Handiamo. Tutti in nome dell'inclusione dei disabili nella società

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«Ciao sono Paola e sono italiana. Ho studiato con le mie compagne e i miei compagni nella scuola ordinaria. È stata una bella esperienza. Adesso comincerò un corso di formazione all'interno della biblioteca della mia scuola. Sono felice perché un giorno vorrei lavorare alla biblioteca». Paola Maria Taglietti (nella foto) è stata una delle rappresentanti dell'Italia all'ultimo meeting sulla diversità di Lisbona. Ha 20 anni, è simpatica e grintosa. E con la sindorme di Down.
È la sua voce e quella di altre persone disabili che Handiamo vuole far conoscere con una serie di progetti - primo appuntamento alla stazione di Brescia il 27 settembre - per mostrare che sono una risorsa per la società, perché che la disabilità non è un mondo a parte ma parte del mondo.
Un ragazzo cieco ci disse: lo faccio, non ho problemi a lavorare, fare sport, suono il pianoforte, l'unico "handicap" che ho sono le persone normodotate che non mi consentono di vivere come tutti la quotidianità.
Handiamo!... nelle piazze del Terzo Millennio è la mostra evento che si terrà in 50 città italiane nell'arco di tre anni. Grazie al diretto coinvolgimento del ministero della Pubblica Istruzione e il Gruppo Fs gli studenti non saranno solo visitatori ma potranno partecipare attivamente. Il primo tour che si concluderà a giugno del 2008 e toccherà le stazioni di Bologna, Firenze S.M.N., Trieste, udine, Brescia, Milano Garibaldi, Messina, Catania, Reggio Calabria, Pescara, Caserta, Napoli Mergellina e Roma Ostiense. Perché le fotografie in una stazione? Perché descrivono la disabilità in modo diverso, mostrano l'impegno e la caparbietà con cui si confrontano ogni giorno. Le stazioni, nate soprattutto tra la fine dell'800 e l'inzio del '900 quando nessuno si poneva il problema, ne sono un esempio.
Con VidiHamo! si potrà "vedere" il rapporto tra società e disabilità: in questo ambito i ragazzi saranno invitati a realizzare un video di 90 secondi che mostri come è vissuta la loro quotidianità coi coetanei diasabili mentre praticano sport.Handiamo!... con lo Sport gli istituti scolastici o le classi che parteciperanno all'iniziativa costituendo una squadra di calcio a 5, formata da 2 ragazzi disabili intellettivi relazionali e tre normodotati, divisi in modo equilibrato tra maschi e femmine. A maggio, presso Villa Borghese a Roma, in occasione di Handiamo! alla Festa PERTUTTI saranno tre giorni pieni di cultura, sport, musica, spettacolo e divertimento con appuntamenti imperdibili. Saranno mostrati i video al pubblico mentre le squadre di calcio saranno impegnate nella finale del torneo nazionale, organizzato con la collaborazione del Cip (Comitato Paralimpico) e del Csi (Centro sportivo italiano). Le squadre che hanno aderito al CorriHamo!, una corsa a staffetta 5x400, potranno invece avere l'emozione di correre in piazza San Pietro a Roma.

venerdì 21 settembre 2007

disabilità/viaggi




Nuovi diritti per i disabili che si spostano in aereo


Fino ad oggi non esisteva alcuna legislazione vincolante a protezione delle persone con disabilità nei loro viaggi aerei. Una persona poteva essere rifiutata all’imbarco o venir negata l’assistenza perchè disabile mentre alcune compagnie aeree avevano stabilito un sistema di quote che definivano il numero massimo di passeggeri disabili per volo indipendentemente dal tipo di disabilità.
“L’industria aerea è stata molto riluttante ad accettare questa legislazione che protegge I diritti dei passeggeri disabili. Con il nuovo Regolamento dovranno rendersi conto che, oltre ad essere in presenza di diritti fondamentali, esiste una opportunità economica per tutto il comparto”, ha aggiunto, Vardakastanis.
Il nuovo Regolamento adottato nel 2006 dai Ministri Europei dei Trasporti proibirà di negare l’imbarco o la prenotazione di un volo perchè disabili. I passeggeri disabili dovranno ricevere assistenza in ogni momento del viaggio senza costi addizionali e la responsabilità del servizio sarà nelle mani dei gestori degli aeroporti. Altra importante azione prevista dal Regolamento sarà la formazione di tutti gli staff che vengono a contatto con i passeggeri.
Nonostante la forte pressione effettuata dall’EDF il Regolamento lascia alcune possibilità di diniego all’imbarco per “ragioni di sicurezza” non molto chiare né definite. Benché queste ragioni di sicurezza dovranno essere correttamente indicate, se verranno definite a livello nazionale, potranno diventare ulteriori barriere per i passeggeri disabili “I criteri di sicurezza devono essere armonizzati a livello internazionale o europeo; diversamente un passeggero disabile potrà partire per raggiungere un paese ma non ritornare al proprio a causa di differenti legislazioni applicate. Armonizzare i criteri significa anche facilitare la consapevolezza, per le persone disabili, dei loro diritti ed inoltre renderebbe l’intero sistema più trasparente per tutti”, ha continuato il Presidente dell’ EDF.
L’intero regolamento diventerà efficace a decorrere dal 26 luglio 2008 ed applicato direttamente negli aeroporti europei e dalle compagnie aeree.
Fanno eccezione degli articoli 3 e 4, che si applicano a decorrere dal 26 luglio 2007.
[...]Articolo 3Divieto di rifiutare il trasporto
Un vettore aereo, un suo agente o un operatore turistico non può rifiutare, per motivi di disabilita’ o mobilità ridotta:
di accettare una prenotazione per un volo in partenza o in arrivo a un aeropor to al quale si applica il presente regolamento;
di imbarcare una persona con disabilità o a mobilità ridotta in tale aeroporto, purché la persona interessata sia in possesso di un biglietto valido e di una prenotazione.
Articolo 4 Deroghe, condizioni speciali e informazioni
1. Nonostante le disposizioni dell’articolo 3, un vettore aereo, un suo agente o un operatore turistico può rifiutare, per motivi di disabilità o mobilità ridotta, di accettare una prenotazione per una persona con disabilità o per una persona a mobilità ridotta o di imbarcarla:
per rispettare gli obblighi in materia di sicurezza stabiliti dalla normativa internazionale, comunitaria o nazionale ovvero gli obblighi in materia di sicurezza stabiliti dall'autorità che ha rilasciato il certificato di operatore aereo al vettore aereo in questione;
se le dimensioni dell’aeromobile o dei suoi portelloni rendono fisicamente impossibile l'imbarco o il trasporto della persona con disabilità o a mobilità ridotta. Qualora una prenotazione non sia accettata per i motivi indicati al primo comma, lettere a) o b), il vettore aereo, il suo agente o l'operatore turistico compiono sforzi ragionevoli per proporre un'alternativa accettabile alla persona in questione.
Alla persona con disabilità o a mobilità ridotta cui sia stato rifiutato l'imbarco a causa della sua disabilità o mobilità ridotta e all'eventuale accompagnatore in applicazione del paragrafo 2 del presente articolo, viene offerto il diritto al rimborso o a un volo alternativo, come previsto dall'articolo 8 del regolamento (CE) n. 261/2004. Il diritto di scelta fra un volo di ritorno e un volo alternativo è condizionato al rispetto di tutti gli obblighi in materia di sicurezza.
2. Alle stesse condizioni indicate al paragrafo 1, primo comma, lettera a), il vettore aereo, il suo agente o un operatore turistico possono esigere che una persona con disabilità o a mobilità ridotta sia accompagnata da un'altra persona in grado di fornirle l'assistenza necessaria.
3. Un vettore aereo o un suo agente mette a disposizione del pubblico, in formati accessibilie almeno nelle stesse lingue rese disponibili ad altri passeggeri, le norme di sicurezzache applica al trasporto di persone con disabilità e di persone a mobilità ridotta, nonché le eventuali restrizioni al loro trasporto o al trasporto di attrezzature per la mobilità dovute alle dimensioni dell’aeromobile. Un operatore turistico mette a disposizione le norme di sicurezza e le restrizioni per i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso» che esso organizza, vende o propone.
4. Quando un vettore aereo, un suo agente o un operatore turistico esercita una deroga a norma dei paragrafi 1 o 2, egli informa immediatamente la persona con disabilità o la persona a mobilità ridotta delle ragioni ivi sottese. Su richiesta, il vettore aereo, il suo agente o l'operatore turistico comunica tali ragioni per iscritto alla persona con disabilità o alla persona a mobilità ridotta entro cinque giorni lavorativi dalla richiesta.[...]
REGOLAMENTO (CE) n. 1107/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 5 luglio 2006

venerdì 22 giugno 2007

AGEVOLAZIONI AUTO: si cambia ancora

Il 2006 si è concluso si è concluso con una novità nel settore delle agevolazioni fiscali sui veicoli destinati ai disabili. Come si ricorderà, la legge FINANZIARIA per il 2007 inibisce la vendita di veicoli "agevolati" prima che siano trascorsi DUE ANNI dal loro acquisto, pena la restituzione di tutti i benefici acquisiti.
Il 2007, con curiosa continuità, si è aperto con una RISOLUZIONE dell'Agenzia delle Entrate che affronta e fornisce un'indicazionesu un aspetto controverso e di disomogenea applicazione, relativo anche questo alle agevolazioni fiscali e tributarie sui veicoli destinati alle persone con disabilità.
L'INTERPELLO
la risoluzione n.4/2007 risponde adf un interpello che sosteneva l'applicabiliyà delle agevolazioni fiscali anche nel caso in cui il veicolo agevolato fosse intestato alla madre del disabile, essa stessa fiscalmente a carico del marito.
Chi ha presentato l'interpello suggeriva,quindi, un interpretazione estensiva della normativa vigente che prevede che il veicolo da acquistarsi, nel caso sussistano i requisiti sanitari e di diritto, possa godere delle agevolazioni solo se intestato al disabile stesso o al familiare che l'abbia fiscalmente a carico.
NESSUNA CONTESTAZIONE
L'Agrnzia delle Entrate precisa che, poichè la normativa di riferimento reca misure agevolative,l'interpretazione non può fondarsi su criteri analogici o estensivi. Rigetta pertanto la soluzione interpretativa prospettata dal contribuente. Il fatto che due coniugi siano in comunione dei benei, e che, conseguentemente il veicolo sia civilisticamente di proprietà di entrambi non comporta comunque, relativamente all'acquisto del veicolo, il riconoscimento dei benefici fiscali di cui si tratta in quanto il veicolo è stato intestato alla madre del disabile fiscalmente a carico del marito.
Oltre a questo precisa,in modo netto, che NON E' COMUNQUE AMMISSIBILE LA COINTESTAZIONE del veicolo, le norme non possono essere interpretate nel senso di consentire la fruizione dell'agevolazione in caso di cointestazione del veicolo.L'intestazione del veicolo va quindi effettuata in alternativa o in capo al disabile, se titolare di reddito proprio, o in capo al familiare di cui il disabile sia a carico.
Nel bene o nel male, la risoluzione mette fine, almeno su questi aspetti ad una difforme applicazione delle agevolazioni fiscali sui veicoli.
(continua)