martedì 26 gennaio 2010

Nuove norme sull'accertamento dell'invalidità civile - parte 1°

Controlli sulle invalidità civili: Decreto Ministeriale
Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con quello dell’economia e delle finanze, ha emanato il 29 gennaio 2009 il Decreto di “Attuazione di un piano straordinario di verifica delle invalidità civili.”. La norma è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale solo il 4 marzo.

Il Decreto era previsto espressamente dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133 che, all’articolo 80, prevede un ingente Piano straordinario di verifica delle invalidità civili.
Almeno 200 mila posizioni devono essere verificate dall’INPS al fine di individuare persone che non possiedano i requisiti sanitari o reddituali per godere delle provvidenze economiche di invalidità civile (assegni, pensioni, indennità di accompagnamento). Come già illustrato in questo sito, l’INPS in attesa della pubblicazione del Decreto ha già provveduto ad “organizzarsi” e a fornire indicazioni alle proprie sedi periferiche.

Dalla lettura del Decreto non emergono molte annotazioni diverse da quelle già espresse nella nostra precedente nota, salvo due sottolineature.
La prima riguarda “i soggetti portatori di menomazioni o patologie stabilizzate o ingravescenti di cui al Decreto interministeriale 2 agosto 2007, inclusi quelli affetti da sindrome da talidomide, che abbiano ottenuto il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento o di comunicazione”.

Il Decreto del 29 gennaio (art. 1, comma 6) ribadisce che sono esonerati da ogni visita medica finalizzata all'accertamento della permanenza della minorazione, previo esame della documentazione agli atti.

Il che significa che l’INPS prima di procedere a visita medica dovrà verificare se la documentazione trasmessa dall’Azienda Usl di competenza consenta di individuare una patologia o menomazione stabilizzata o ingravescente, come stabilito dal Decreto interministeriale 2 agosto 2007.
La seconda annotazione, non presente nelle indicazioni della Circolare INPS 23 febbraio 2009, n. 26, è espressa dall’articolo 4 del Decreto in questione.

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