Roma 21 Maggio 2007
Di notevole interesse è la sentenza della Corte Costituzionale n.158 del 18 aprile 2007 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma contenuta nell'articolo 42 quinto comma, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151, nella parte in cui non prevede il coniuge del soggetto disabile, ai fibni del diritto al congedo straordinario al quale la norma stessa si riferisce.
In applicazione della sentenza in riferimento, della sentenza precedente n.233 del 2005 e di quella ora pubblicata, il diritto al congedo straordinario spetta:
a) ad uno dei genitori per l'assistenza a un figlio disabile;
b) ad uno dei fratelli o sorelle conviventi con il disabile a condizione della scomparsa dei genitori oppure di loro impossibilità fisica o psichica a prestare assistenza;
c) al coniuge che debba prestare assistenza al soggetto disabile.
In un articolo che sarà pubblicato prossimamente su TEMPI NUOVI saranno precisate più ampiamente le motivazioni indicate dalla Consulta a fondamente dell'istituto del congedo straordinario.
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