venerdì 22 giugno 2007

AGEVOLAZIONI AUTO: si cambia ancora

Il 2006 si è concluso si è concluso con una novità nel settore delle agevolazioni fiscali sui veicoli destinati ai disabili. Come si ricorderà, la legge FINANZIARIA per il 2007 inibisce la vendita di veicoli "agevolati" prima che siano trascorsi DUE ANNI dal loro acquisto, pena la restituzione di tutti i benefici acquisiti.
Il 2007, con curiosa continuità, si è aperto con una RISOLUZIONE dell'Agenzia delle Entrate che affronta e fornisce un'indicazionesu un aspetto controverso e di disomogenea applicazione, relativo anche questo alle agevolazioni fiscali e tributarie sui veicoli destinati alle persone con disabilità.
L'INTERPELLO
la risoluzione n.4/2007 risponde adf un interpello che sosteneva l'applicabiliyà delle agevolazioni fiscali anche nel caso in cui il veicolo agevolato fosse intestato alla madre del disabile, essa stessa fiscalmente a carico del marito.
Chi ha presentato l'interpello suggeriva,quindi, un interpretazione estensiva della normativa vigente che prevede che il veicolo da acquistarsi, nel caso sussistano i requisiti sanitari e di diritto, possa godere delle agevolazioni solo se intestato al disabile stesso o al familiare che l'abbia fiscalmente a carico.
NESSUNA CONTESTAZIONE
L'Agrnzia delle Entrate precisa che, poichè la normativa di riferimento reca misure agevolative,l'interpretazione non può fondarsi su criteri analogici o estensivi. Rigetta pertanto la soluzione interpretativa prospettata dal contribuente. Il fatto che due coniugi siano in comunione dei benei, e che, conseguentemente il veicolo sia civilisticamente di proprietà di entrambi non comporta comunque, relativamente all'acquisto del veicolo, il riconoscimento dei benefici fiscali di cui si tratta in quanto il veicolo è stato intestato alla madre del disabile fiscalmente a carico del marito.
Oltre a questo precisa,in modo netto, che NON E' COMUNQUE AMMISSIBILE LA COINTESTAZIONE del veicolo, le norme non possono essere interpretate nel senso di consentire la fruizione dell'agevolazione in caso di cointestazione del veicolo.L'intestazione del veicolo va quindi effettuata in alternativa o in capo al disabile, se titolare di reddito proprio, o in capo al familiare di cui il disabile sia a carico.
Nel bene o nel male, la risoluzione mette fine, almeno su questi aspetti ad una difforme applicazione delle agevolazioni fiscali sui veicoli.
(continua)

Nessun commento: