venerdì 21 settembre 2007

disabilità/viaggi




Nuovi diritti per i disabili che si spostano in aereo


Fino ad oggi non esisteva alcuna legislazione vincolante a protezione delle persone con disabilità nei loro viaggi aerei. Una persona poteva essere rifiutata all’imbarco o venir negata l’assistenza perchè disabile mentre alcune compagnie aeree avevano stabilito un sistema di quote che definivano il numero massimo di passeggeri disabili per volo indipendentemente dal tipo di disabilità.
“L’industria aerea è stata molto riluttante ad accettare questa legislazione che protegge I diritti dei passeggeri disabili. Con il nuovo Regolamento dovranno rendersi conto che, oltre ad essere in presenza di diritti fondamentali, esiste una opportunità economica per tutto il comparto”, ha aggiunto, Vardakastanis.
Il nuovo Regolamento adottato nel 2006 dai Ministri Europei dei Trasporti proibirà di negare l’imbarco o la prenotazione di un volo perchè disabili. I passeggeri disabili dovranno ricevere assistenza in ogni momento del viaggio senza costi addizionali e la responsabilità del servizio sarà nelle mani dei gestori degli aeroporti. Altra importante azione prevista dal Regolamento sarà la formazione di tutti gli staff che vengono a contatto con i passeggeri.
Nonostante la forte pressione effettuata dall’EDF il Regolamento lascia alcune possibilità di diniego all’imbarco per “ragioni di sicurezza” non molto chiare né definite. Benché queste ragioni di sicurezza dovranno essere correttamente indicate, se verranno definite a livello nazionale, potranno diventare ulteriori barriere per i passeggeri disabili “I criteri di sicurezza devono essere armonizzati a livello internazionale o europeo; diversamente un passeggero disabile potrà partire per raggiungere un paese ma non ritornare al proprio a causa di differenti legislazioni applicate. Armonizzare i criteri significa anche facilitare la consapevolezza, per le persone disabili, dei loro diritti ed inoltre renderebbe l’intero sistema più trasparente per tutti”, ha continuato il Presidente dell’ EDF.
L’intero regolamento diventerà efficace a decorrere dal 26 luglio 2008 ed applicato direttamente negli aeroporti europei e dalle compagnie aeree.
Fanno eccezione degli articoli 3 e 4, che si applicano a decorrere dal 26 luglio 2007.
[...]Articolo 3Divieto di rifiutare il trasporto
Un vettore aereo, un suo agente o un operatore turistico non può rifiutare, per motivi di disabilita’ o mobilità ridotta:
di accettare una prenotazione per un volo in partenza o in arrivo a un aeropor to al quale si applica il presente regolamento;
di imbarcare una persona con disabilità o a mobilità ridotta in tale aeroporto, purché la persona interessata sia in possesso di un biglietto valido e di una prenotazione.
Articolo 4 Deroghe, condizioni speciali e informazioni
1. Nonostante le disposizioni dell’articolo 3, un vettore aereo, un suo agente o un operatore turistico può rifiutare, per motivi di disabilità o mobilità ridotta, di accettare una prenotazione per una persona con disabilità o per una persona a mobilità ridotta o di imbarcarla:
per rispettare gli obblighi in materia di sicurezza stabiliti dalla normativa internazionale, comunitaria o nazionale ovvero gli obblighi in materia di sicurezza stabiliti dall'autorità che ha rilasciato il certificato di operatore aereo al vettore aereo in questione;
se le dimensioni dell’aeromobile o dei suoi portelloni rendono fisicamente impossibile l'imbarco o il trasporto della persona con disabilità o a mobilità ridotta. Qualora una prenotazione non sia accettata per i motivi indicati al primo comma, lettere a) o b), il vettore aereo, il suo agente o l'operatore turistico compiono sforzi ragionevoli per proporre un'alternativa accettabile alla persona in questione.
Alla persona con disabilità o a mobilità ridotta cui sia stato rifiutato l'imbarco a causa della sua disabilità o mobilità ridotta e all'eventuale accompagnatore in applicazione del paragrafo 2 del presente articolo, viene offerto il diritto al rimborso o a un volo alternativo, come previsto dall'articolo 8 del regolamento (CE) n. 261/2004. Il diritto di scelta fra un volo di ritorno e un volo alternativo è condizionato al rispetto di tutti gli obblighi in materia di sicurezza.
2. Alle stesse condizioni indicate al paragrafo 1, primo comma, lettera a), il vettore aereo, il suo agente o un operatore turistico possono esigere che una persona con disabilità o a mobilità ridotta sia accompagnata da un'altra persona in grado di fornirle l'assistenza necessaria.
3. Un vettore aereo o un suo agente mette a disposizione del pubblico, in formati accessibilie almeno nelle stesse lingue rese disponibili ad altri passeggeri, le norme di sicurezzache applica al trasporto di persone con disabilità e di persone a mobilità ridotta, nonché le eventuali restrizioni al loro trasporto o al trasporto di attrezzature per la mobilità dovute alle dimensioni dell’aeromobile. Un operatore turistico mette a disposizione le norme di sicurezza e le restrizioni per i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso» che esso organizza, vende o propone.
4. Quando un vettore aereo, un suo agente o un operatore turistico esercita una deroga a norma dei paragrafi 1 o 2, egli informa immediatamente la persona con disabilità o la persona a mobilità ridotta delle ragioni ivi sottese. Su richiesta, il vettore aereo, il suo agente o l'operatore turistico comunica tali ragioni per iscritto alla persona con disabilità o alla persona a mobilità ridotta entro cinque giorni lavorativi dalla richiesta.[...]
REGOLAMENTO (CE) n. 1107/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 5 luglio 2006

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